Onorevoli Colleghi! - L'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, delegò il Governo ad emanare un decreto legislativo (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251) per l'adeguamento della legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi ai princìpi comunitari, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi per modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale; riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea; modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali.
      Successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, venne emanato il «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi». All'origine di tali atti normativi vi era l'esigenza del nostro Paese di adeguare l'allora vigente normativa in materia di titoli e di marchi di identificazione dei metalli preziosi (legge 30 gennaio 1968, n. 46, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496) al principio comunitario del mutuo riconoscimento e ai criteri espressi da una proposta di direttiva intesa ad armonizzare la legislazione degli Stati dell'Unione europea, al fine di assicurare il libero scambio intracomunitario degli oggetti in metallo prezioso, particolarmente vantaggioso per le nostre imprese di fabbricazione, prime in Europa e nel mondo in termini di produzione e di esportazione.
      Bloccata l'adozione della direttiva per l'opposizione strumentale di alcuni Paesi

 

Pag. 2

alla marchiatura di tutti gli oggetti in metallo, fabbricati nel territorio o importati, mediante organismi aventi carattere pubblicistico (Paesi «hallmarking»), ad oggi si registra la necessità di dare luogo ad alcune modifiche alla materia intervenendo sul citato decreto legislativo n. 251 del 1999, il che comporta inevitabilmente anche una ridefinizione del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002. Per meglio intervenire è necessario (anziché modificare il decreto legislativo n. 251 del 1999) riproporre un nuovo testo legislativo in modo da riconoscere i princìpi di cui all'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ma anche intervenire sulle nuove problematiche createsi o acuitesi a seguito della mancata approvazione della direttiva comunitaria, innovando le norme nazionali il cui impianto generale, come detto, è ancora quello delineato dalla legge n. 46 del 1968 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970.
      La prima di tali innovazioni è volta a fronteggiare i diffusi casi di oggetti fabbricati all'estero e introdotti in Italia per la sola «punzonatura» e successivamente esportati all'estero come se fosse un prodotto Made in Italy. La presente proposta di legge vuole pertanto intervenire a difesa delle imprese italiane e dello stesso Made in Italy, cercando di tutelare l'arte orafa nazionale e di impedire il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo spazio economico europeo.
      Le novità introdotte per contrastare tale stato di cose sono costituite da una differenziazione della conformazione dei marchi tra i produttori propriamente detti e gli altri soggetti che operano nel settore (venditori di materie prime, importatori, commercianti); una nuova disciplina delle importazioni che prevede l'obbligo di evidenziare sugli oggetti di provenienza esterna dallo spazio economico europeo lo Stato dove gli stessi sono stati prodotti e che impone precisi doveri per gli importatori nonché specifiche sanzioni per chi contravviene a tali doveri.
      Inoltre, la presente proposta di legge prevede un sistema di reperimento delle risorse necessarie per l'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi effettuata da personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si tratta di costituire un fondo ad hoc presso il Ministero delle attività produttive, finanziato dagli introiti derivanti dalle sanzioni stesse. Le risorse del fondo saranno impiegate per finanziare l'attività di sorveglianza sul mercato domestico e per sostenere iniziative a favore del comparto orafo-argentiero. Si stabilisce inoltre che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative confluiranno nel bilancio dello Stato inerente le entrate del Ministero delle attività produttive per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dallo stesso Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.
      La presente proposta di legge è volta altresì a semplificare alcune procedure che gli assegnatari dei marchi di identificazione sono tenuti a svolgere. Si introduce la possibilità di procedere a una marchiatura degli oggetti diversa dalla punzonatura, realizzata mediante l'utilizzazione di apparecchi laser, in modo da rendere l'operazione più rapida ed economica a vantaggio della competitività delle aziende. Sono previste inoltre facilitazioni negli adempimenti correlati all'apposizione dei marchi tradizionali di fabbrica sugli oggetti prodotti.
      La presente proposta di legge introduce, quindi, una nuova normativa in sostituzione di quella stabilita dal citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e
 

Pag. 3

consta di quaranta articoli suddivisi in dodici capi.
      Il capo I, «Definizioni», ricalca sostanzialmente l'articolo 1 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, inserendo anche la definizione di «lega» e modificando quella del «marchio di identificazione» quale impronta identificativa del soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione viene quindi identificato come «marchio di artefice», se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso e come «marchio di responsabilità» se concesso ad una impresa che esercita l'attività di produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime, di importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o di commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo.
      Viene altresì riformulata la definizione di «titolo» quale tenore del metallo prezioso fine espresso in millesimi in rapporto alla massa totale della lega.
      Il capo II, «Titoli dei metalli preziosi», riformula in maniera sinergica alcuni articoli compresi sia nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, sia nel decreto legislativo n. 251 del 1999, stabilendo che le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono portare impressi l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione, rimandando a un nuovo regolamento la fissazione delle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo in linea con le nuove tecnologie quali il laser, stabilendo però che tutte le tecniche di apposizione devono garantire l'individuazione univoca dell'impresa assegnataria del marchio.
      Il capo III, «Elenco degli assegnatari del marchio di identificazione», prevede espressamente che presso ogni camera di commercio sia tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi al quale devono iscriversi le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso; le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi e le imprese che importano semilavorati o oggetti in metallo prezioso. Viene altresì previsto che, a richiesta, possono iscriversi anche quelle aziende commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo degli oggetti in metalli preziosi, prodotti da terzi, assegnatari del marchio di artefice.
      Il capo IV, «Marchio di identificazione», prevede che la camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco degli assegnatari dei metalli preziosi (termine da intendere ovviamente non come termine perentorio ma come un invito a velocizzare l'iter burocratico di rilascio), assegna all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Sarà poi il nuovo regolamento di attuazione della legge a definire i criteri e le modalità di stampa delle matrici per garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale. Stante la diversità del marchio di identificazione, viene stabilito che il contorno geometrico e certuni contenuti dell'impronta siano diversi a seconda che si tratti di marchio di artefice oppure di marchio di responsabilità. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici. Detti punzoni devono essere muniti dello speciale bollo, avente le caratteristiche previste dal regolamento di attuazione, a cura delle camere di commercio che, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione dell'apposita richiesta (anche in
 

Pag. 4

tale caso il termine è da intendere ovviamente non come termine perentorio ma come un invito a velocizzare l'iter burocratico di rilascio), consentono la fabbricazione dei punzoni. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta ad un versamento, a favore della camera di commercio competente, di un diritto di saggio e di marchio il cui importo sarà stabilito con apposito decreto del Ministro delle attività produttive. La concessione del marchio è soggetta (come già precedentemente stabilito) a un rinnovo annuale e al pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello previsto per la prima assegnazione, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio competente. In caso di rinnovo viene stabilito che l'impresa, titolare del marchio di artefice, richiedente il rinnovo deve presentare un'autocertificazione attestante il possesso delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti per il regolare servizio dell'attività di produzione, il cui mancato deposito comporta la cancellazione dal registro e il ritiro del marchio.
      Il capo V, «Marchi tradizionali di fabbrica e saggio facoltativo», ammette - in aggiunta al marchio di identificazione - l'apposizione dei marchi tradizionali di fabbrica, o di sigle particolari, sempre che non contengano alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo, e il rispetto di quest'ultima condizione viene accertata in fase di sorveglianza.
      Il capo VI, «Oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista», riprende l'articolo 8, comma 10, e l'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 251 del 1999.
      Il capo VII, «Responsabilità», riprende l'articolo 16 e l'articolo 24 del decreto legislativo n. 251 del 1999, innovando parzialmente rispetto a quanto stabilito dagli articoli 14 e 17 del medesimo decreto legislativo e formulando una nuova disposizione nella quale si stabilisce che i titolari di marchi di responsabilità appongono il proprio marchio di identificazione nella loro sede, e che gli stessi titolari, previa autorizzazione scritta e sotto la loro responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, in possesso del marchio di artefice, che ha fabbricato l'oggetto. È fatto poi divieto di apporre il marchio di identificazione al di fuori del territorio della Repubblica.
      Viene altresì previsto che i fabbricanti, assegnatari del marchio di artefice, i venditori di materie prime e gli importatori, assegnatari del marchio di responsabilità, assumono tutte le responsabilità e gli oneri imposti dalla legge e dal regolamento di attuazione all'atto in cui le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso lasciano la loro sede. Le imprese che commerciano semilavorati e prodotti finiti di fabbricazione altrui, sui quali appongono il proprio marchio di responsabilità, assumono tutte le responsabilità e gli oneri imposti dalla legge all'atto in cui pongono in commercio tali oggetti. Viene altresì previsto che nei documenti (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto, e similari) che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti di metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo deve essere indicato il Paese di origine.
      Il capo VIII, «Vigilanza», richiamandosi ai princìpi dell'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, stabilisce che il personale delle camere di commercio che esercita l'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione.
      Il capo IX, «Laboratori di saggio e di analisi», stabilisce che tutti i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento di attuazione sugli oggetti in metallo prezioso devono risultare comunque accreditati quali laboratori di prova per la determinazione del titolo dei metalli preziosi da un organismo aderente all'Ente europeo di accreditamento (EA) e devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione. I laboratori, non appartenenti
 

Pag. 5

alle camere di commercio, interessati alla abilitazione alla effettuazione delle analisi, devono presentare domanda alla camera di commercio competente, corredata della documentazione comprovante l'accreditamento da parte di un organismo aderente all'EA. La vigilanza e il controllo su tutti i laboratori sono esercitati dall'organismo che ha provveduto al loro accreditamento. Le analisi sono eseguite con i metodi prescritti dal regolamento di attuazione e non danno luogo ad alcun indennizzo. I risultati devono essere indicati in appositi certificati. La parte interessata però ovviamente richiedere la revisione delle analisi effettuate da uno dei laboratori di cui all'articolo 29 nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel caso in cui i campioni e gli oggetti prelevati per il saggio non risultino rispondenti a quanto prescritto dalla legge si dispone, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, alla confisca degli stessi e dei loro residui. Qualora all'accertamento della violazione consegua il rapporto all'autorità giudiziaria, i campioni e gli oggetti prelevati per le analisi ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
      Va rilevato che l'articolo 32 reca parziali innovazioni rispetto alla disciplina vigente. La modifica concerne la sostituzione del vocabolo «saggio» con quello di «analisi». Trattasi di una modifica esigua in termini letterali ma profonda sotto l'aspetto tecnico. Di fatto si introduce il concetto che i controlli sul titolo possono essere effettuati anche con tecniche di analisi non distruttive dei lavori, diverse dal saggio per via chimica. La natura di tali analisi è definita dal regolamento di attuazione, fermo restando che le stesse assicurino un errore nella definizione del titolo non superiore al 3 per mille.
      Il capo X, «Certificazioni aggiuntive», riformula l'articolo 19 del decreto legislativo n. 251 del 1999, stabilendo che per garantire la conformità alle disposizioni della legge sono ammesse certificazioni aggiuntive e il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio oppure da un organismo di certificazione accreditato dall'EA competente per il settore produttivo dei metalli preziosi. I criteri per l'individuazione degli organismi sono stabiliti dal regolamento di attuazione.
      Il capo XI, «Sanzioni», stabilisce nuove sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle disposizioni vigenti qualora alcuni dei fatti, individuati al comma 1 dell'articolo 34, costituiscano reato.
      Con le modalità evidenziate nella premessa, la presente proposta di legge prevede la istituzione di un fondo ad hoc presso il Ministero delle attività produttive finanziato dagli introiti derivanti dalle sanzioni stesse, da destinare per il 50 per cento al finanziamento dell'attività di sorveglianza e per l'altro 50 per cento alla realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dal Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.

      Il capo XII, «Norme transitorie e finali», stabilisce che le disposizioni inerenti l'elenco degli assegnatari del marchio di identificazione e le modalità di iscrizione a tale elenco si applicano anche nei confronti degli assegnatari del marchio di identificazione previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
      Ovviamente sia il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sia il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono abrogati, fermo restando che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, deve essere emanato il relativo regolamento di attuazione per la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
 

Pag. 6